Thursday, September 09, 2010
 
     
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Circolare n.36/E dell’Agenzia dell’EntrateDocumenti4/4/2008361.95Download
 
Circolare n.36/E dell’Agenzia dell’Entrate
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Il giorno 6 dicembre 2006 è uscita una nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate.


A nostro avviso non dice nulla di sostanzialmente nuovo, ma specifica alcuni punti che vale la pena citare:

  • Capitolo 2:
    Elenca alcuni dei documenti fiscalmente rilevanti che ricadono nell’ambito di applicazione del decreto della conservazione sostitutiva:“libro giornale e libro degli inventari; scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali; scritture ausiliarie di magazzino; registro dei beni ammortizzabili; bilancio d’esercizio, composto da stato patrimoniale (articolo 2424 c.c.), conto economico (articolo 2425 c.c.) e nota integrativa (articolo 2427 c.c.); registri prescritti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, quali ad esempio, il registro degli acquisti, il registro dei corrispettivi, il registro delle fatture emesse.”
  • Capitolo 3:
    Alcune tipologie sono ritenute documenti informatici e per cui devono essere non modificabili e la loro “Emissione” deve essere eseguita con l’apposizione del riferimento temporale e la sottoscrizione elettronica”. Tale iter di emissione però è diverso per le ricevute fiscali, per lo scontrino fiscale, per il documento di trasporto. A nostro avviso tale interpretazione è corretta poiché tale tipologie potrebbero essere viste come documenti analogici non unici e che quindi non devono sottoporsi al riferimento temporale e la sottoscrizione elettronica alla loro emissione.
  • Capitolo 4:
    Esplica in modo più ampio il concetto di documento originale non unico (e quindi di contro parte l’unico). Si cita chiaramente che tra i documenti NON unici ci sono: “i libri di cui all’articolo 2214 codice civile, quali il libro giornale e il libro degli inventari, mastrini, le fatture, le ricevute fiscali e gli scontrini fiscali.” Si cita chiaramente che tra i documenti originali unici ci sono: “le cambiali, i libri sociali elencati all’articolo 2421 c.c., nella misura in cui, tuttavia, il relativo contenuto non possa essere ricavato “attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche in possesso di terzi” “.
  • Capitolo 5.1:
    Si ribadisce la più ampia scelta nello scegliere il tipo di supporto per la conservazione dei dati. Il supporto ovviamente deve garantire la “durata” nel tempo.
  • Capitolo 5.3:
    Si ribadisce che un contribuente può scegliere di optare per la conservazione sostitutiva per una o più tipologia (non è obbligatorio fare la conservazione sostitutiva per tutto!) purché per l’anno d’imposta ci sia l’ordine cronologico dei documenti e la non soluzione di continuità (non vi siano “buchi”).
  • Capitolo 7.1.1 e 7.1.1: Per le fatture si recita:“L’articolo 3, comma 2, del decreto prevede per la conservazione elettronica delle fatture una cadenza “almeno” quindicinale.”
    Ancora una volta non si capisce se il termine quindicinale valga solo per le fatture elettroniche o per tutte (elettroniche ed analogiche). Per una sicurezza totale a prova di qualsiasi ispettore, è bene che per le fatture (in generale) si opta per al conservazione elettronica sostitutiva almeno ogni 15 giorni oppure si tengono tutte sulla carta e si portino in digitale tutte insieme optando per la dematerializzazione totale dell’anno fiscale.
    Per i restanti documenti tributari: “la cadenza del processo di conservazione deve essere “almeno” annuale quando ha per oggetto documenti diversi dalle fatture [...]“
  • Capitolo 7.2: Si chiarisce ancora una volta che il Pubblico Ufficiale è necessario solo per la conservazione sostitutiva dei documenti analogici UNICI: “La limitazione dell’intervento del pubblico ufficiale alla conservazione dei soli documenti unici, oltre che coerente con le disposizioni della delibera e con le esigenze di semplificazione e non aggravio dei procedimenti, ...”
  • Capitolo 7.3: Nel capitolo si ricordano cosa accade se si violano gli obblighi di conservazione:
    • qualora le irregolarità formali [...] l’Amministrazione finanziaria procederà ad accertamento induttivo [...]
    • [...] al contribuente potranno essere irrogate le sanzioni di cui all’articolo 9 del D. Lgs. 471 del 1997
    • [...] il reato di cui all’articolo 10 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Occultamento o distruzione di documenti contabili).
  • Capitolo 8.3: Si specifica chi è il Pubblico Ufficiale: “il notaio, il cancelliere, il segretario comunale e il funzionario incaricato dal sindaco che provvede ad autenticare le copie dei documenti di cui ha in deposito gli originali, o comunque le copie dei documenti originali che gli vengono esibiti”.
    E quando è richiesto il Pubblico Ufficiale:

    “1. conservazione elettronica di documenti analogici originali unici ai sensi dell’articolo 4 della delibera CNIPA;
    2. riversamento sostitutivo di documenti analogici originali unici, ai sensi dell’articolo 4 della delibera CNIPA;
    3. riversamento sostitutivo dei documenti informatici sottoscritti, ai sensi dell’articolo 3 del decreto e dell’articolo 3 della delibera CNIPA.”

  • Capitolo 10: Si ribadisce il concetto dell’invio dell’impronta digitale, della firma e della marca temporale entro il mese successivo alla scadenza delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi (attualmente il 31.10.XXXX). Le modalità non sono ancora state emanate ma come si cita:
     
    “Fino all’approvazione del provvedimento in parola, pertanto, il contribuente non è tenuto ad effettuare la comunicazione suddetta, pur potendo optare per la conservazione elettronica dei documenti. In tal caso, dovranno essere osservati gli obblighi contemplati dagli articoli 3 e 4 del decreto.”
  • Capitolo 12: La modalità dell’assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici rilevanti ai fini tributari (es. libro giornale e libro inventario) va assolta mediante pagamento di un F23 utilizzando il codice tributo 458T pari a Euro 14,62 per “…ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse”. Al mese di gennaio dell’anno successivo si farà il conguaglio.

Scarica la circolare nella sezione sovrastante.

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