Il giorno 18 ottobre 2007 è uscita una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate relativa ad un interpello concerna la conservazione sostitutiva delle dichiarazione dei redditi.
Quesito e soluzione prospettata
L’ interpello chiede se le copie delle dichiarazione dei redditi (UNICO e 730), che è obbligatorio mantenere da parte del CAF o dall’intermediario, possa essere conservata sostitutivamente con il seguente iter:
- elaborazione del documento e consegna dell’originale al contribuente che lo firma e lo tiene (conserva il cartaceo)
- invio telematico da parte del CAF o intermediario
- il CAF o intermediario crea una COPIA in una delle due forme:
- Secondo le specifiche di trasmissione
- In formato PDF con firma digitale e riferimento temporale del CAF o intermediario
- I documenti così redatti sono sottoposti al processo di conservazione sostitutiva
- Invio all’Agenzia delle Entrate dell’impronta.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Il parere dell’Agenzia (dopo vari mesi [ndr]) ha dato queste linee guida:
- Corretta elaborazione della dichiarazione e l’obbligo della conservazione di un COPIA della stessa dal soggetto incaricato alla trasmissione. Tale COPIA deve essere COMPLETA con TUTTI gli allegati e NON è necessario che abbia la firma di sottoscrizione del contribuente.
La firma della COPIA è spesso usata dal soggetto incaricato alla trasmissione solo come modo per dimostrare l’avvenuta consegna al suo cliente [ndr].
- Nulla da dire
- Il formato del file è indifferente (pdf, tiff, ..) basta che ci sia la perfetta coincidenza con l’originale mantenuto dal contribuente.
Noi consigliamo quindi il formato pdf debitamente firmato digitalmente (dal soggetto incaricato alla trasmissione ) con l’apposizione del riferimento temporale [ndr].
- Il processo di conservazione è secondo le solite specifiche del DM del 23.01.2004 come un qualsiasi documento informatico tributario. La cadenza della conservazione sostitutiva a norma di legge è annuale (come i libri fiscali) e in particolare quest’anno (dall’attuale finanziaria) è il 31.07.2008 (ovviamente in caso di esercizio avente coincidenza fiscale con l’anno solare).
- L’invio dell’impronta ha i termini definiti dal DM del 23.01.2004, vale a dire entro il mese successivo a quello per la presentazione delle dichiarazioni; in particolare per quest’anno è il 31.08.2008.
Ovviamente l’invio sarà obbligatorio SOLO quando l’Agenzia delle Entrate emanerà il modo e la procedura per l’invio di tale impronta. La mancanza di tale provvedimento, lo ricordiamo, non ostacola la fattibilità [ndr].