Il giorno 8 agosto 2008 è uscita una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate relativa ad un interpello concerna la conservazione sostitutiva degli invii telematici (compresa la dichiarazione dei redditi) da parte da parte degli iscritti negli albi di dottori commercialisti ed esperti contabili.
Quesito e soluzione prospettata
L’ interpello chiede se se intermediario abilitato a trasmettere dichiarazioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, può uniformarsi alla risoluzione n. 298/E del 18 ottobre 2007, che detta le istruzioni per la conservazione su supporti informatici, in alternativa al supporto cartaceo, delle copie delle dichiarazioni e degli altri documenti inviati dai C.A.F. all’Amministrazione finanziaria
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Il parere dell’Agenzia dopo aver citato il D.P.R. n. 322 del 1998 e D.P.R. n. 600 del 29 settembre
1973, si evince che la sottoscrizione della dichiarazione è un elemento essenziale della dichiarazione conservata dai contribuenti e dai sostituti di imposta. Analogo requisito non è, invece, prescritto per i soggetti incaricati della trasmissione che conservano su supporto informatico le copie delle dichiarazioni trasmesse, a condizione che queste siano riproducibili su modello conforme a quello approvato.
Coerentemente con tale interpretazione, la risoluzione n. 298/E del 18 ottobre 2007 precisa che le copie conservate su supporto informatico dal soggetto incaricato della trasmissione possono “anche non riprodurre la sottoscrizione del contribuente”.
Tale previsione è estendibile anche alle copie inviate dall’istante, in applicazione del citato articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998.