Wednesday, February 08, 2012
 
     
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Risoluzione 371-2008Documenti11/13/200874.64Download
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Risoluzione 371-2008 Agenzia Entrate
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II giorno 6 ottobre 2008 è uscita una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate relativa ad un interpello concerne l’applicabilità dell’imposta di bollo alle scritture contabili ausiliari.
 

Quesito prospettato:

L’Associazione Bancaria Italiana (ABI) chiede di conoscere quali siano le corrette modalità di assolvimento dell’imposta di bollo da parte delle imprese bancarie con riguardo alla tenuta del libro giornale su supporto informatico.

Ciò premesso, l’ABI chiede di sapere se […] “Modalità di assolvimento […] è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse “ sia da riferirsi alle annotazioni “per totali riepilogativi” sul libro giornale ovvero alle registrazioni delle operazioni “elementari” sulle scritture sistematiche (quali, ad esempio, le c.d. scritture ausiliarie), ancorché talvolta definite in senso atecnico “sezionali del libro giornale”, siano esse tenute in forma cartacea ovvero informatica.

In primo luogo l’ABI rileva che anche la Banca d’Italia ha riconosciuto legittime le scritture contabili tenute in forma sintetica purché siano evitate sintesi “eccessive ed equivoche” […] e quindi ne consegue che va considerata legittima la facoltà di esporre nel libro giornale dati per sintesi di gruppi omogenei e cronologicamente distinti.

L’applicazione dell’imposta di bollo prevista dal predetto articolo 16 per “ogni altro registro” non è più ancorata al carattere contabile o commerciale di essi o all’obbligatorietà o meno della loro tenuta.
Da ultimo l’istante fa presente che i documenti (informatici o meno) da cui emergono, anche analiticamente, i movimenti che interessano le voci sintetiche del libro giornale possono essere assimilati alle scritture contabili previste dalla normativa civilistica e alle scritture ausiliarie richieste dalla normativa fiscale, per le quali resta ferma l’applicazione dell’imposta di bollo solo in caso d’uso (art. 32, della tariffa , allegata al DPR n. 642 del 1972) ovvero il regime di esenzione in modo assoluto (art. 5 della Tabella, annessa al DPR n. 642 del 1972).

Soluzione prospettata:

L’ABI prospetta che: rappresenta che non costituisce violazione della normativa tributaria in materia di imposta di bollo la scelta dell’imprenditore di tenere il libro giornale in forma sintetica, qualora lo stesso sia regolarmente assoggettato all’imposta di bollo.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’imposta è dovuta nella misura di euro 14,62 per ogni cento pagine o frazione di cento pagine.
Per quanto attiene l’assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici e la loro riproduzione in diversi tipi di supporto, l’articolo 7, comma 3, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 23 gennaio 2004 prevede […] “è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse ed è versata nei modi indicati nel comma 1”.

Al riguardo si osserva che il predetto decreto ministeriale 23 gennaio 2004 non ha modificato i principi generali che informano l’imposta di bollo, né ha integrato la tipologia degli atti e dei documenti che vi sono assoggettabili in base alle disposizioni dettate dalla Tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972, ma ha individuato le modalità di assolvimento dell’imposta dovuta sui libri e registri tenuti con sistemi informatici (circolare 6 dicembre 2006, n. 36/E, punto 12).
Inoltre, al fine di dare corretta attuazione alla disposizione recata dal DM 23 gennaio 2004, è stato chiarito che “per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio. Dunque, se si guarda al libro degli inventari per accadimento contabile deve intendersi la registrazione relativa a ciascun cespite - nonché la registrazione della nota integrativa - mentre per il libro giornale il concetto di registrazione va riferito ad ogni singola operazione rilevata in partita doppia, a prescindere dalle righe di dettaglio interessate” (risoluzione 9 luglio 2007, n. 161/E).
Per quanto attiene le modalità di tenuta ai fini fiscali del libro giornale, con costante prassi il Ministero delle finanze ha ammesso la possibilità di tenere un libro giornale riepilogativo.

Si evidenzia che i documenti di prassi citati sono stati emessi quando la vidimazione iniziale del libro giornale e del libro degli inventari era ancora obbligatoria.
Più di recente, con la risoluzione del 31 ottobre 2002, n. 341/E, si è ritenuto conforme alla vigente normativa civilistica e fiscale il libro giornale c.d. “generale”, ossia redatto per totali riepilogativi, che traggono la loro attendibilità dalle registrazioni analitiche effettuate nei c.d. “registri sezionali” o nei registri IVA previsti dagli articoli 23 e 25 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
Premesso quanto sopra, ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo in base all’articolo 16, punto 1, lett. a), della Tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, si ritiene che detta imposta è dovuta per le registrazioni o frazioni di esse effettuate nel libro giornale o nel libro degli inventari o in un registro bollato e vidimato nei modi di cui agli articoli 2215 e 2216 del codice civile.
Atteso ciò si ritiene che il presupposto impositivo ricorre relativamente alle registrazioni presenti nel libro giornale, anche se le stesse – per esigenze di sistematicità della rappresentazione contabile – vengono riprese nelle scritture ausiliarie. Queste ultime, invece, non rilevano ai fini dell’applicazione dell’ imposta di bollo (tranne che siano effettuate in un registro bollato e vidimato nei modi di cui agli articoli 2215 e 2216 del codice civile).

Conclusioni

In conclusione, si deve ritenere che:

  • il DM 23 gennaio 2004 non ha modificato i presupposti impositivi, né ha ampliato il novero degli atti, documenti e registri soggetti all’imposta di bollo, ma ne ha individuato le modalità di applicazione qualora il documento sia riprodotto su supporto informatico
  • secondo costante indirizzo di prassi, la scelta dell’imprenditore di tenere il libro giornale in forma sintetica, secondo modalità di per sé esaustive dell’esigenza affermata dall’articolo 2216 del codice civile di “…indicare giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio dell’impresa”, non è in contrasto con le vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo
  • qualora, invece, l’obbligo di tenuta del libro giornale venga soddisfatto mediante utilizzazione congiunta e di un libro giornale secondo criteri sintetici, e di “libri giornali sezionali”, ai fini della determinazione dell’imposta di bollo in base all’articolo 7, comma 3, del DM 23 gennaio 2004, rilevano non solo le registrazioni effettuate nel libro giornale ma anche quelle effettuate nei libri giornali sezionali, che siano parte integrante del libro giornale al fine della sua regolare tenuta
  • non sono soggetti all’imposta di bollo, fin dall’origine, le diverse scritture contabili sistematiche, tenute con modalità e secondo fini diversi da quelli propri del libro giornale (quali, ad esempio, le c.d. scritture ausiliarie), anche se definite in senso atecnico “sezionali del libro giornale”
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