sabato 19 maggio 2012
 
     
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Risoluzione 161/E Agenzia EntrateDocumenti04/04/200878,30Download
 
Risoluzione 161/E dell'Agenzia delle Entrate
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Il giorno 9 luglio 2007 è uscita una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate relativa ad un interpello concerna la conservazione sostitutiva dei documenti.


Come nostra prassi, vorremmo citare gli aspetti più importanti. Per approfondimenti, alleghiamo la risoluzione.

Adempimenti preliminari dall’attivazione del servizio

  • Bollo: La comunicazione dell’inizio della conservazione sostitutiva dei documenti deve essere effettuata in via preventiva ANTERIORMENTE al primo avvio della procedura di conservazione.
  • Libro Inventario: per registrazione si intende ogni singolo accadimento contabile
  • Libro Giornale: per registrazione si intende ogni singola operazione rilevata a partita doppia a prescindere della righe.

Tipologia di documenti oggetto della conservazione sostitutiva

  • Spool di Stampa: Non si può conservare sostitutivamente lo spool di stampa poiché attualmente la normativa non permette la è conservazione di documenti “analogici in vesta informatica”.
  • Documenti analogici ricevuti: Per la risoluzione, non si può conservare sostitutivamente i documenti RICEVUTI con modalità informatica, come le fatture in pdf ricevute via e-mail, via fax server, ecc… .
    Tali documenti DEVONO essere stampati (cioè resi a tutti gli effetti documenti analogici materializzandoli ) e poi scansionati.
    E’ a tutti gli effetti un controsenso stampare per poi riscansionare, ma questa risoluzione parla chiaro.
    Non si dice nulla invece dei documenti EMESSI con modalità informatica: vale lo stesso discorso dei documenti RICEVUTI? Oppure, avendo il controllo sul processo, posso archiviare e conservare il documento statico prodotto (esempio il pdf della fattura) ed eseguire su di essi la conservazione legale secondo i termini temporali previsti?
  • Nota Spese e Schede Carburante: Digressione sulla tipologia (unica o non unica) delle Note Spese e della Schede Carburante.
    La risoluzione dà la definizione di documenti unici e non unici stabilendo che è il contribuente, a suo buon senso seguendo tale definizione, la decisione sulla tipologia (analogico o on analogico) del documento.
    In linea generale comunque si pensa che le Note Spese sia un documento analogico non unico, mentre la Scheda Carburante sia un documento analogico unico.
  • Firma Digitale sui Libri contabili: Anche se la risoluzione ribadisce il fatto che non è possibile fisicamente firmare digitalmente un documento analogico, pur tuttavia si dà atto alla possibilità della formazione del registro con modalità informatiche e la relativa sottoscrizione digitale.
  • Fatture Analogiche e Fatture Elettroniche: La risoluzione ribadisce la coesistenza delle fatture analogiche e digitali e la conservazione “mista” adottando però (come ribadito dalla circolare 36/E del 2006) di annotare per ogni fattura sia il tipo di conservazione, sia un numero progressivo di ogni sezione.

Tempistiche di conservazione

  • Fattura Attiva: La conservazione sostitutiva della Fattura Attiva è di 15gg (o intervelli più ravvicinati) dalla DATA di EMISSIONE: data di spedizione per quelle analogiche, data di trasmissione per quelle elettroniche.
  • Fattura Passiva: La conservazione sostitutiva della Fattura Passiva è di 15gg (o intervelli più ravvicinati) dalla DATA di RICEVIMENTO.
  • Altri documenti fiscali: La conservazione dei documenti diversi dalle fatture è ALMENO annuale. Il termine è identificato con il termine della relativa dichiarazione.
  • Altri documenti non fiscali: Per altri documenti che non hanno collegamento con i tributi ma è prevista una dichiarazione annuale (esempio un contratto di sottoscrizione), è prevista la conservazione sostitutiva con cadenza annuale in base alla data di formazione del documento.
  • Conservazione Sostitutiva in corso d’anno: Conservazione Sostitutiva in corso d’anno il termine quindicinnale e annuale non sono vincolanti.

Accessi, ispezioni e verifiche

  • Responsabilità dell’ OutSourcing (sempre molto limitata): Questo è un punto molto importante:
    In tutti i casi in cui il CONTRIBUENTE affida in tutto od in parte il processo di conservazione a soggetti terzi CONTINUERA’ A RISPONDERE nei confronti dell' AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.
    L’ OutSourcer può comunque concorrere alla violazione ed è tenuto eventualmente a rispondere alla sanzione con il contribuente.
  • Modalità di esibizione telematica: Attualmente non è possibile eseguire l’esibizione telematica poiché manca l’apposito provvedimento. Ciò comunque non preclude l’obbligo di renderli disponibile i documenti a richiesta dall’Amministrazione Finanziaria.
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